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    May 22

    decreto dell'8-4-o8

    Se tutto va bene siamo rovinati !!!!! Questo  documento e' originale...siete sicuri che la mia sia solo una "leggera paranoia" ? Siamo in dittatura altro che paranoia!!!

     

    Gazzetta Ufficiale N. 90 del 16 Aprile 2008

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008

    Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

    IL PRESIDENTE
    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli
    articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;
    Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme
    relative al segreto militare" e successive
    modificazioni;
    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
    data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel
    settore degli organismi di informazione e sicurezza;
    Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza
    della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
    Ritenuta la necessita' di disciplinare con regolamento i criteri
    per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei
    documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi
    suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
    Ritenuta la necessita' di individuare con regolamento gli Uffici
    competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le
    funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
    locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la
    sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
    Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della
    Repubblica;
    Adotta
    il seguente regolamento:
    Art. 1.
    Oggetto
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge
    3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione
    delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
    attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
    segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere,
    nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo
    ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco.


    Art. 2.
    Segreto di Stato e classifiche di segretezza
    1. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi
    ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3,
    comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che
    attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
    2. Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza
    di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono
    attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la
    conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita' o
    cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a
    cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.


    Art. 3.
    Criteri
    1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni,
    le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni
    altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad
    uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato:
    a) l'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad accordi
    internazionali;
    b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo
    fondamento;
    c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le
    relazioni con essi;
    d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
    2. Ai fini della valutazione della idoneita' a recare il danno
    grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed
    indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di
    soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo
    attuale per lo Stato.


    Art. 4.
    Limiti
    1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si
    osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge
    3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice
    di procedura penale.


    Art. 5.
    Materie di riferimento
    1. Ferma restando la necessita' di valutare in concreto ogni
    singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del
    presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto
    di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le
    attivita', i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento
    esemplificativamente elencate in allegato.


    Art. 6.
    Apposizione
    1. L'apposizione del segreto di Stato e' disposta dal Presidente
    del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta
    dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del
    Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
    2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
    comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla
    amministrazione competente. In caso di esito positivo della
    richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto
    dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si
    confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di
    segretezza.
    3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati
    dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo
    9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
    4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39,
    commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio
    dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che
    determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la
    cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione
    competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.


    Art. 7.
    Conservazione del segreto di Stato
    1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le
    attivita' ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato
    sono conservati nell'esclusiva disponibilita' dei vertici delle
    amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalita' di
    trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la
    sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la
    protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte
    dal segreto di Stato.
    2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta
    l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata
    divulgazione.


    Art. 8.
    Stati esteri ed organizzazioni internazionali
    1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39,
    comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del
    Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni
    per la sicurezza (DIS).


    Art. 9.
    Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
    locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
    1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di
    controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici
    di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni
    interessate che li costituiscono con proprio provvedimento.
    Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il
    Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia
    informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e
    sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del
    personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
    dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le
    comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova
    relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i
    commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
    2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due
    esperti per ogni singolo settore di attivita' che possono essere
    individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni
    dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
    ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche.
    Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta
    di sicurezza al massimo livello.
    3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le
    amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso
    le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco a cui hanno, comunque, facolta' di rivolgersi per ausilio o
    consultazione.


    Art. 10.
    Accesso
    1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della
    legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a
    informazioni, notizie, documenti, atti, attivita', cose o luoghi che,
    all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano gia'
    coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni
    previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si
    computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di
    essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme
    previgenti.
    2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7,
    della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei
    Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta
    preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse
    diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso,
    nonche' meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla
    qualita' soggettiva del richiedente ed alla finalita' per la quale
    l'accesso sia richiesto.
    3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso
    puo' esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni
    di segretezza.


    Art. 11.
    Disposizioni transitorie e finali
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
    2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie
    disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44,
    comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino
    all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni
    vigenti.
    Roma, 8 aprile 2008
    Il Presidente: Prodi


    Allegato
    1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali,
    scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
    2. la tutela della sovranita' popolare, dell'unita' ed
    indivisibilita' della Repubblica;
    3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo,
    nonche' di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del
    territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione
    e contrasto, nonche' la cooperazione in ambito internazionale ai fini
    di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del
    terrorismo, della criminalita' organizzata e dello spionaggio;
    4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la
    operativita' di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
    5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita'
    nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi
    di cui all'art. 3 del presente regolamento;
    6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la
    pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli
    organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la
    sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
    (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle
    amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico
    e la sicurezza pubblica, nonche' la difesa civile e la protezione
    civile, nonche' di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le
    rispettive attivita' attengono agli interessi di cui all'articolo 3,
    comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
    7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche' le
    posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'
    AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
    8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo
    specialistico per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,
    nonche' le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita'
    informative, le modalita' e le tecniche operative del DIS, dell'AISE
    e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito
    istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
    civile e la protezione civile;
    9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
    10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto
    ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di
    telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonche' di
    elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche'
    appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti
    istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
    civile e la protezione civile;
    11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i
    materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS,
    all'AISE ed all'AISI, nonche' alle amministrazioni aventi quali
    compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la
    difesa civile e la protezione civile;
    12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza
    bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in
    atto;
    13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in
    pace sia in guerra;
    14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
    15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di
    ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
    16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonche' le
    dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
    17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti
    civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
    18. la mobilitazione militare e civile
    .